L’ambito della discrezionalità del giudice nella graduazione delle sanzioni amministrative, equiparata a quella della pena, rappresenta una tematica di rilevante interesse giuridico e giurisprudenziale. La Cassazione penale, sezione quarta, con la sentenza n. 4324/2024, ha affrontato tale questione, in particolare in relazione alla sospensione della patente di guida, sanzione accessoria disciplinata dall’articolo 222 del Codice della strada.

Il principio cardine enunciato dalla Corte è che il giudice penale gode di autonomia decisionale nella determinazione della durata della sospensione della patente, potendo divergere dalla previa decisione del Prefetto. Tuttavia, tale autonomia non esonera il giudice dall’obbligo di motivare la sua scelta.

La sentenza in commento richiama il precedente articolo 218, comma 2, del Codice della strada, il quale suggerisce l’utilizzo di criteri come l’entità del danno causato, la gravità della violazione commessa e il pericolo potenziale derivante dalla continuazione della circolazione. La mancata adozione di tali parametri nella motivazione della decisione può renderla censurabile.

La Corte, nel respingere un ricorso per cassazione, ha sottolineato la inammissibilità della censura sollevata in merito alla determinazione della sanzione accessoria, poiché presentata per la prima volta in cassazione e, comunque, giudicata manifestamente infondata.

Inoltre, la Suprema Corte evidenzia che, anche in caso di sentenza di patteggiamento, il giudice deve adeguatamente motivare la scelta della sanzione amministrativa accessoria. Ciò si basa sul principio che la scelta della sanzione non rientra nella sfera dell’accordo tra le parti, ma è un’applicazione autonoma della legge e dei criteri previsti dall’articolo 218 del Codice della strada.

Il giudice penale deve valutare attentamente la situazione, evitando di allontanarsi ingiustificatamente dai minimi edittali, specialmente quando si tratta di sanzioni più gravi come la revoca della patente di guida. La motivazione deve essere dettagliata, facendo riferimento alla tipologia e alla gravità della colpa, nonché ai pericoli connessi.

Va altresì sottolineato che la sospensione della patente non deve essere applicata in casi di particolare tenuità del fatto, prescrizione maturata o estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

In conclusione, la recente pronuncia della Cassazione penale ribadisce il ruolo autonomo del giudice penale nella determinazione delle sanzioni amministrative, in particolare per la sospensione della patente. Tale autonomia, tuttavia, non esime il giudice dall’obbligo di motivare la sua decisione, che deve basarsi su parametri oggettivi e conformarsi ai principi delineati dalla legge.