Corte di Giustizia dell’Unione Europea | Sezione 2 | Sentenza | | n. 606/21

Nella recente sentenza C-606/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha affrontato la delicata questione della legittimità della vendita a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione. La decisione della CGUE fornisce importanti chiarimenti sulle condizioni in cui uno Stato membro può vietare un servizio che mette in contatto farmacisti e clienti per l’acquisto online di medicinali.

Il Contesto del Caso

La controversia nasce dalla condannata di una società francese ad interrompere il proprio servizio online che consentiva l’acquisto di prodotti farmaceutici e medicinali senza ricetta medica. Il servizio si basava sulla collaborazione con diverse farmacie, presentando un catalogo preregistrato di prodotti ai potenziali pazienti. La società, priva della qualifica di farmacista, metteva in contatto i clienti con le farmacie aderenti e gestiva l’ordine e il pagamento attraverso un sistema comune a tutte le farmacie coinvolte.

Tuttavia, l’Unione francese dei raggruppamenti di farmacie contestò la legittimità di tale servizio, sostenendo che coinvolgesse la società gestrice nel commercio elettronico di medicinali, violando così la legge nazionale che vieta la vendita di farmaci da parte di individui privi della qualifica di farmacista.

Il Rinvio Pregiudiziale

La Corte d’appello di Parigi, di fronte a tale controversia, ha chiesto alla CGUE se il servizio in questione rientrasse nella nozione di “servizio della società dell’informazione” e se gli Stati membri potessero legittimamente vietarne la fornitura. La questione specifica riguardava il servizio web che facilitava la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione.

I Principi Chiave della Sentenza

La CGUE ha prima affermato che il servizio di mettere in contatto farmacisti e potenziali pazienti per la vendita di medicinali rientra nella nozione di “servizio della società dell’informazione”. Tuttavia, ha specificato che se il prestatore del servizio non è un farmacista e vende direttamente i medicinali, lo Stato membro di stabilimento può vietare tale fornitura.

Al contrario, se il prestatore si limita a mettere in contatto venditori e acquirenti senza essere coinvolto direttamente nella vendita, gli Stati membri non possono vietare il servizio, poiché la società partecipa al commercio elettronico e la mancanza della qualifica di farmacista non è rilevante.

La CGUE ha concluso che, pur essendo competenza degli Stati membri autorizzare chi può vendere online medicinali non soggetti a prescrizione, questi devono garantire che tali prodotti siano disponibili tramite i servizi della società dell’informazione. Pertanto, il servizio in questione non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione, in conformità con l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001.

Considerazioni Finali, anche per noi Italiani!

Questa sentenza della CGUE fornisce una guida chiara sulla legittimità della vendita online di medicinali senza prescrizione, delineando i confini entro cui gli Stati membri possono regolare tali servizi. La distinzione tra il coinvolgimento diretto o indiretto nella vendita da parte del prestatore del servizio emerge come un punto cruciale, garantendo al contempo che i pazienti abbiano accesso ai medicinali non soggetti a prescrizione tramite i moderni canali della società dell’informazione.

Tag di lettura e ricerca:

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