Il comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito, attraverso il quale una parte (comodante) consegna all’altra parte (comodatario) una cosa mobile (ad esempio, un telefono cellulare) o immobile affinché quest’ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando cessa di servirsene in conformità a quanto stabilito nel contratto.

Considerata la natura reale del comodato e la diversa disciplina rispetto ai contratti di natura consensuale, il suo perfezionamento si verifica nel momento in cui la cosa viene consegnata al comodatario.

Per la validità del contratto non è richiesta la forma scritta.

L’uso per il quale la cosa viene concessa in comodato può essere specificamente determinato e limitato nel contratto oppure, in mancanza di specifica previsione, si farà riferimento all’uso ordinario in relazione alla natura del bene stesso.

Per quanto riguarda la durata, anch’essa può essere determinata per volontà delle parti, le quali possono anche convenire clausole di estendibilità della durata per periodi successivi alla scadenza del primo termine convenuto.

Va altresì ricordata la voce del diritto vivente, ossia la giurisprudenza, secondo la quale “nel contratto concluso tra il consumatore ed il gestore del servizio telefonico, sono abusive ex art. 1469 bis c.c., e vanno inibite, le clausole che: (a) impongono al cliente, dietro pagamento di una penale di euro 30, l’obbligo di effettuare almeno 60 minuti di traffico in entrata ogni mese; (b) la clausola che preveda, in caso di smarrimento del telefono concesso in comodato dal gestore, una penale di euro 240 destinata a crescere in caso di ulteriori smarrimenti; (c) la clausola che concede al gestore il diritto unilaterale di recesso in caso in cui il cliente non effettui, per tre mesi consecutivi, un traffico minimo di 10 minuti per ciascun mese” (Tribunale di Roma, 12 aprile 2000).