La giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che la strada percorribile da parte del cittadino che voglia denunciare un abuso edilizio perpetrato da parte del vicino sia duplice, ovverosia o agire giudizialmente o attivare il potere amministrativo.
In altri termini, nella materia in esame vige un sistema di doppia tutela per i soggetti che subiscono le conseguenze dell’attività edilizia altrui:
1) diretta, se viene promosso un ricorso giurisdizionale per ottenere l’annullamento del titolo edilizio ritenuto illegittimo;
2) indiretta, se i terzi preferiscono attivare il potere di autotutela dell’amministrazione, proteggendo i propri diritti nei limiti delle valutazioni sull’interesse pubblico svolte dagli uffici comunali.
Le due vie possono essere percorse cumulativamente o alternativamente, senza preclusioni, ferma restando la prevalenza delle statuizioni di annullamento o conformative contenute nell’eventuale sentenza del giudice amministrativo (T.A.R. Lombardia, Brescia, 17.06.2014 n. 657).