Generalmente la legittimazione attiva alla richiesta del risarcimento dei danni (ovvero il potere di poter chiedere il risarcimento stesso all’assicuratore) spetta al proprietario dell’automezzo e non al suo conducente.
Sul punto, si ritiene di fondamentale importanza il richiamo di un recente principio giurisprudenziale: “in tema di risarcimento del danno derivato da circolazione stradale, la richiesta di risarcimento dei danni subiti può essere legittimamente avanzata dal detentore del autoveicolo intestato ad un terzo, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale. A questo fine non è sufficiente la prova dell’esistenza d’un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante” (Corte di Cassazione, Sez. III, 26 ottobre 2009 n. 22602).