Sbagliano i Pubblici Ufficiali quando considerano la patente di guida un documento non valido per il riconoscimento, chiedendo al contrario l’esibizione del passaporto o della carta d’identità.
Infatti l’art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000 prevede che “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato”.
Peraltro il Ministero dell’Interno con la circolare M/2413/8 del 14.03.2000 ha confermato il principio appena enunciato anche per le più recenti patenti plastificate.