La vendita di beni mobili può essere realizzata con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.): in tal caso la vendita si perfeziona nel momento in cui il compratore comunica al venditore il suo gradimento in relazione al bene compravenduto.

Le parti possono stabilire un termine per la comunicazione del gradimento, mentre, in caso contrario, verrà stabilito secondo gli usi.

Ora, nel caso in cui la cosa si trovi presso il compratore e questi non si pronunci nel termine stabilito, la legge considererà come espresso il gradimento.

La vendita di beni mobili può essere fatta anche a prova: la vendita, in tal caso, è sottoposta a condizione sospensiva per permettere al compratore di verificare che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata (art. 1521 c.c.).

Il compratore deve eseguire la prova nei termini stabiliti dal contratto o secondo gli usi.

In ultimo, limitatamente alla vendita a prova, la Cassazione insegna che essa “è caratterizzata dal fatto che le parti fanno dipendere l’efficacia del contratto dall’esito dell’accertamento, secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero sia idonea all’uso cui è destinata. Ne consegue che se l’esito è negativo la vendita si risolve automaticamente, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo” (Corte di Cassazione, Sez. II, 29 gennaio 2003 n. 1318).