Quando un uomo e una donna si sposano, in assenza di diversa decisione, entrano in modo automatico nel regime di comunione dei beni, che scatta per legge senza bisogno di apposite dichiarazioni o atti.

Se i due coniugi decidono di optare per la separazione dei beni è necessario fare una dichiarazione espressa al termine della celebrazione del matrimonio, sia che si tratti di matrimonio civile sia che si tratti di matrimonio religioso.
Gli accordi possono essere modificati anche in un secondo momento.
I coniugi possono cambiare idea e passare dalla separazione alla comunione dei beni o, viceversa. In simili casi si devono recare dal notaio, che alla presenza di due testimoni redigerà un’altra convenzione, che andrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Quando marito e moglie scelgono la comunione dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio, indipendentemente da chi, materialmente, abbia pagato, sono a metà di proprietà di entrambi e non è possibile dimostrare il contrario.

Le eccezioni

Nonostante questo esistono alcune eccezioni.
Innanzitutto, non entrano in comunione i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio restano a lui intestati e non vengono quindi divisi con l’altro: ad esempio, se una persona, il giorno prima di sposarsi, acquista una casa e la intesta a sè medesimo, la casa non entra in comunione.
Non entrano a far parte della comunione i beni dei quali si diventa proprietari, a seguito di una donazione o di una eredità, anche dopo il matrimonio.
Restano esclusi dalla comunione:

  • I beni di utilizzo strettamente personale di ogni coniuge e i loro accessori, ad esempio i capi di abbigliamento.
  • I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, ad esempio un computer, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda che fa parte della comunione.
  • I soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione relativa alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
  • I beni comprati con il denaro che deriva dalla vendita dei beni sopra elencati o con il loro scambio, purché questo sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

La comunione dei beni si scioglie se i coniugi vogliono cambiare regime patrimoniale, oppure in caso di separazione dei coniugi, che rappresenta l’aspetto più svantaggioso della comunione dei beni.
Si scioglie anche se i due coniugi devono dividere quello che hanno acquistato con loro denaro.




I vantaggi

La comunione dei beni ha alcuni vantaggi.
Un simile regime patrimoniale si instaura in automatico e senza bisogno di particolari formalità.
Realizza al meglio lo spirito della famiglia, della condivisione e collaborazione reciproca.
In particolare se la moglie fa la casalinga.
Attraverso la comunione dei beni il marito indirettamente la rende partecipe dei guadagni e degli acquisti fatti con il suo stipendio, valorizzando il suo lavoro domestico.
La comunione dei beni si potrebbe consigliare alle coppie dove uno dei due coniugi non ha un reddito o mezzi propri, ma contribuisce alle spese domestiche, oppure in coppie dove, in presenza dell’esercizio di un’azienda da parte di un coniuge, l’altro lo aiuta anche se non svolge lavoro dipendente.




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