La domanda prende spunto da una serie di nuove pronunce di legittimità secondo le quali l’assenza di un genitore nella vita del figlio genera ripercussioni negative, tra cui scompensi affettivi e privazione di sostegno psicologico e guida, oltre ad inevitabili ricadute nella sfera della vita di relazione.
Pertanto, il danno, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi sussistente e deve essere liquidato secondo il criterio equitativo, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c..
Inoltre, ritenuto che il diritto di ogni minore a crescere in seno alla propria famiglia e ad essere educato da entrambi i genitori in modo conveniente sono due diritti assoluti, incomprimibili e distinti, ma fra loro intimamente collegati, e ritenuto altresì che la nozione di educazione non può essere restrittivamente intesa come mero ammaestramento, dovendo essere identificata nella più ampia accezione di attività, di intenti e di condizioni che favoriscano il pieno sviluppo della personalità del minore, vale a dire di una personalità matura ed integrata nella società, il genitore che ometta deliberatamente di costituire per il figlio un modello parentale valido e fecondo sul piano educativo, deve risarcire ogni danno così arrecato anche quando il comportamento omissivo, costituente, peraltro, reato, non sia stato ritualmente accertato e sanzionato in sede penale.