materiali occorrenti all’esecuzione dell’opera vanno, di regola, forniti dall’appaltatore.
Pertanto, se il committente assume di aver fornito la materia e richiede che il relativo valore venga detratto dal corrispettivo dovuto all’appaltatore, ha l’onere di provare l’esistenza di convenzioni o di usi che gli imponevano di fornirla.
Inoltre, relativamente alle contestazioni sulla materia utilizzata, appare utile richiamare un sentenza della Cassazione che, seppur remota, ha fissato un principio mai posto in discussione: “la responsabilità dell’ appaltatore per difformità e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.) non può essere aprioristicamente esclusa sol perché la materia sia stata fornita dal committente, in quanto l’art. 1663 c.c. fa obbligo all’ appaltatore, quale tecnico dell’arte, di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da costui fornita se essi si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne l’esecuzione. Tanto meno detta responsabilità può essere esclusa allorquando, anche indirettamente, a fornire la materia sia stato l’ appaltatore e il committente si sia limitato a scegliere, tra vari tipi di materiale, tutti rientranti nella previsione contrattuale, quello da impiegare nella costruzione dell’opera a lui destinata” (Corte di Cassazione, Sez. II, 13 febbraio 1987 n. 1569).