Certamente.
La legge prevede che il professionista utilizzi nel proprio lavoro una diligenza commisurata alla natura dell’attività svolta e, nel caso di un sanitario, si richiede che lo stesso adoperi nel proprio agire prudenza, diligenza e perizia particolari, in considerazione dei beni fondamentali che vengono sottoposti alla sua attenzione.
Tra l’altro, in caso di affermata imprudenza, non trova neppure applicazione l’art. 2236 c.c., il quale prescrive una forma di limitazione della severità di giudizio.
In particolare, la Cassazione ritiene che “la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza” (Corte di Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2006 n. 9085).