Non automaticamente.

Difatti la prestazione del medico deve essere valutata sotto il profilo della speciale diligenza che l’appartenenza ad una determinata categoria professionale gli impone.

Solo la violazione di tale standard dà adito a responsabilità e, tra le violazioni, va ricondotta anche quella del dovere d’informare (consenso informato).

E’ del tutto evidente ed è cosa ovvia che la responsabilità professionale del medico di cui si discute si ricollega alla obbligazione che egli assume, nei confronti del cliente, di eseguire un determinato trattamento medico-chirurgico, che generalmente si distingue in tre diversi momenti: la diagnosi, la scelta della terapia e la sua attuazione.

Nel caso di intervento di particolare difficoltà “anche se l’esecuzione dell’intervento richiede un impegno tecnico-professionale speciale, il medico chirurgo ha l’obbligo di adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta. Pertanto il medico risponde anche per colpa lieve per l’inosservanza di tali obblighi” (Corte di Cassazione, Sez. III, 28 settembre 2009 n. 20790).