Rispetto alla versione originaria del Superbonus, abbiamo queste aggiunte:
- interventi di demolizione e ricostruzione: la novità non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali;
- messa in sicurezza antisismica: sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico;
- efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- nessuna differenza tra prime e seconde case;
- unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera;
- edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- ok al Superbonus per associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.
Per questo e per le tante situazioni complesse alla base di questo incentivo, al fine di tutelarsi ed essere tranquilli su ogni incombenza e sui contratti da sottoscrivere occorre un avvocato e uno studio legale, specializzato nella materia dell’edilizia, delle detrazioni fiscali e delle relative cessioni.