Preliminarmente si specifica che la presente nota è relativa al testo del Decreto Semplificazioni che il Governo ha approvato nella giornata di ieri. Occorrerà quindi vedere quale sarà il testo definitivo che uscirà dal passaggio alle Camere per la conversione in Legge.
Come preannunciato nell’articolo di ieri, è stata confermata l’esclusione per gli immobili di categoria catastale D/2 e quindi per il settore turistico: alberghi e pensioni (con fini di lucro).
Confermata l’estensione del Superbonus 110% invece per immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4
I requisiti sarebbero i seguenti:
- svolgano attività di prestazione di sevizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- gli immobili siano ricompresi in una delle seguenti categoria catastali B/1, B/2 e D/4
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Evita contenzioni, cause e controversie inutili: chiedi una consulenza legale ad un Avvocato esperto di Superbonus 110% dedicato agli immobili delle seguenti categorie:
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Superbonus 110% per gli immobili di categoria catastale B/1: collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme. Nella categoria catastale B/1 rientrano tutte quelle strutture senza fine di lucro adibite all’assistenza per anziani (ospizi), all’educazione dei minori (collegi, orfanotrofi), alla preparazione spirituale dei giovani seminaristi (seminari), all’ospitalità della comunità di un ordine mendicante (conventi), all’alloggio e all’attività delle forze armate (caserme);
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Superbonus 110% per gli immobili di categoria catastale B/2: ospedali e case di cura senza fine di lucro. Sono strutture di ricovero e cura pubbliche, dunque senza fine di lucro;
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Superbonus 110% per gli immobili di categoria catastale D/4: ospedali e case di cura con fine di lucro. Strutture di ricovero e cura private, dove la prestazione medica viene offerta dietro pagamento.
Estensione del Superbonus 110% agli immobili di categoria catastale: B/1 collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme. Nella categoria catastale B/1 rientrano tutte quelle strutture senza fine di lucro adibite all’assistenza per anziani (ospizi), all’educazione dei minori (collegi, orfanotrofi), alla preparazione spirituale dei giovani seminaristi (seminari), all’ospitalità della comunità di un ordine mendicante (conventi), all’alloggio e all’attività delle forze armate (caserme). B/2: ospedali e case di cura senza fine di lucro. Sono strutture di ricovero e cura pubbliche, dunque senza fine di lucro. D/4 ospedali e case di cura con fine di lucro. Strutture di ricovero e cura private, dove la prestazione medica viene offerta dietro pagamento