Preliminarmente si specifica che la presente nota è relativa alla BOZZA del Decreto Semplificazioni che il Governo approverà nei prossimi giorni, con aggiornamento al 27 maggio 2021. Pertanto si specifica che trattasi (per ora) solo di proposte e non di atti definitivi aventi valore giuridico.
La bozza del Decreto Semplificazioni prevede specifiche misure per l’accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico, tra cui novità per il Superbonus 110%.
Nello specifico, pur non esplicitando la tanto attesa proroga al 2023, il provvedimento dispone novità che semplificano l’accesso al Superbonus del 110% di cui al decreto Rilancio, cancellando alcuni requisiti per la fruizione dell’agevolazione e disponendo uno snellimento nella documentazione tecnica da produrre.
L’accesso al Superbonus 110% sarà più semplice – Accesso autonomo e indipendenza funzionale addio
Prima Grande novità è la proposta di eliminazione del vincolo della disponibilità dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale per gli edifici unifamiliari. Infatti, la proposta prevede l’abrogazione all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 comma 1, lettera c) nel punto in cui recita: “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno»”.
Impianto di riscaldamento anche non fisso per il Superbonus 110%
La proposta prevede la possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata per la sostituzione di “qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento”, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Pare sia stata eliminata la tanto attesa novità riguardante gli immobili D/2 per il settore turistico: alberghi e pensioni (con fini di lucro).
Un vero peccato considerando il periodo di crisi e lo stato di conservazione di gran parte del patrimonio immobiliare dedicato al settore turistico.
Voci di corridoio ci segnalano la possibilità di estensione del Superbonus 110% invece per immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4
I requisiti sarebbero i seguenti:
- svolgano attività di prestazione di sevizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- gli immobili siano ricompresi in una delle seguenti categoria catastali B/1, B/2 e D/4
Le semplificazioni per le asseverazioni per il Superbonus 110% – La CILA
Dal punto di vista documentale la bozza del decreto semplificazioni prevede importanti semplificazioni in materia di titoli autorizzativi e attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Con riferimento alle asseverazioni tecniche si prevede che gli interventi per il Superbonus 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Con esclusione degli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del D.P.R. n. 380/2001.
Quando decadono i benefici per il Superbonus 110%
Per gli interventi, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del citato DPR opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.