Oggetto
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Finale Ligure – Affidamento in concessione del servizio di gestione di n. 3 spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al Comune di Finale Ligure per il periodo di anni 5+5, suddiviso in 3 lotti-Lotto n. 3 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.374.132,55 – S.A.: Comune di Finale Ligure.
Riferimenti normativi
Art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016
Massima
In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale l’esperienza pregressa può riguardare i “servizi analoghi” (rispetto a quelli oggetto di affidamento) intesi non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 20 luglio 2022
DELIBERA
che:
- il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 11.2.3 del Disciplinare di gara sia inappropriato o, quantomeno, mal formulato, nella misura in cui crea una sorta di riserva di partecipazione a favore dei soli operatori economici che abbiano già svolto il servizio richiesto o comunque servizi strettamente assimilabili;
- conseguentemente, il RTI Hyma Srl/Comunità terapeutica Angolo Soc. Coop. non può essere escluso in base alla sola considerazione che l’attività ricettiva dichiarata per la dimostrazione del possesso dello specifico requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per la partecipazione non sia perfettamente assimilabile al servizio oggetto di affidamento o comunque non rientri tra le cosiddette attività balneari.
Essendo gare libere, dovrà essere garantito l’accesso ai bandi ai nuovi operatori, valorizzando comunque l’esperienza tecnica e professionale già acquisite anche dagli attuali operatori che gestiscono i lidi. I concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi non come servizi identici ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Non saranno validi eventuali requisiti restrittivi inseriti nelle gare se non ammetteranno comunque che potranno partecipare soggetti diversi da coloro che hanno già avuto in gestione lo stesso servizio; diversamente si inciderebbe profondamente sul legittimo spazio concorrenziale degli operatori economici che svolgono attività analoghe anche se non identiche. Il servizio oggetto di affidamento non potrà avere caratteristiche organizzative ed esecutive così peculiari e complesse da rendere automaticamente inaffidabili gli operatori economici che non abbiano mai gestito servizi balneari e quindi tali da giustificare l’eventuale scelta dell’Amministrazione concedente di limitare la platea dei potenziali concorrenti ai soli soggetti già titolari di medesime concessioni o comunque esercenti i medesimi servizi oggetto di affidamento. (Parere ANAC Precontenzioso n. 347 del 20.7.2022 – Link).
Verrà tutelato chi, nei cinque anni precedenti la gara, ha usato la concessione come prevalente fonte di reddito per sé e la sua famiglia. I concessionari uscenti riceveranno un indennizzo, a carico del subentrante, per il mancato ammortamento degli investimenti fatti e alla perdita dell’avviamento. Resta da capire come tutto questo verrà concretizzato nei decreti da attuare.
Aste Balneari
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20.000 concessioni in 8.000 km di coste