La Cassazione, con la sentenza n. 3811 del 12 febbraio 2024, ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello di Venezia riguardo alla revoca di una donazione per ingratitudine. La controversia, originatasi da un trasferimento di immobile, aveva visto la donataria accusata di non aver adempiuto agli obblighi di assistenza e somministrazione di alimenti al fratello. Analizziamo i fatti e le argomentazioni che hanno portato a questa decisione.

Contesto e Fatti:

L’amministratore di sostegno del donante, aveva presentato una richiesta di risoluzione del contratto del 7.10.2002. Nell’atto, il donante aveva trasferito un immobile alla sorella, che si era impegnata ad assistere il fratello senza alcun corrispettivo. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 31.7.2017, aveva accolto la revoca della donazione per ingratitudine a causa del presunto inadempimento ddella donataria agli obblighi di assistenza e per aver fatto accendere a al donante un finanziamento senza beneficio per lui.

Decisione della Cassazione:

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso presentato dalla donataria, sostenendo che la Corte d’Appello ha valutato erroneamente il suo comportamento. Secondo la Cassazione, l’ingiuria grave richiesta per la revoca della donazione deve manifestarsi attraverso un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante, e il comportamento della donataria non soddisfa questi requisiti.

La Cassazione ha evidenziato che il mero inadempimento degli obblighi di assistenza e somministrazione di alimenti, così come l’accensione del mutuo per le esigenze personali della donataria, non costituiscono un atteggiamento sufficientemente irrispettoso della dignità del donante per giustificare la revoca della donazione per ingratitudine. L’atto doveva recare un pregiudizio effettivo e manifestare avversione radicata verso il donante, elementi assenti nel comportamento della donataria.

La sentenza della Cassazione ha ribadito l’importanza di una profonda avversione e un durevole sentimento di disistima come requisiti fondamentali per la revoca di una donazione per ingratitudine.