La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha emesso un’ordinanza in merito al ricorso n. 8069/21 presentato da un cittadino di Roma contro l’AMA – Azienda Municipale Ambiente s.p.a. La sentenza trae origine da un caso del 2009 in cui l’attore ha convenuto l’AMA, sostenendo di aver subito lesioni personali a causa del malfunzionamento di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

Fatti di Causa:

Nel 2009, l’attore presentò una causa al Tribunale di Roma contro l’AMA, affermando di aver subito lesioni personali a causa del malfunzionamento di un cassonetto. Il Tribunale di Roma accolse la sua richiesta nel 2014, ma la decisione fu appellata dalla parte soccombente. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 20 ottobre 2020, ha ribaltato la decisione del Tribunale, respingendo la richiesta dell’attore.

Motivi della Decisione:

La Corte Suprema ha analizzato i motivi del ricorso nel quale la ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 2051 c.c., sostenendo che era sufficiente dimostrare l’utilizzo del cassonetto e non il suo malfunzionamento e la violazione degli articoli 1227 e 2697 c.c., sostenendo che spettava all’AMA provare il concorso colposo della vittima.

Decisione Finale:

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che non spetta il risarcimento del danno quando il danneggiato non riesce a dimostrare che il danno sia stato causato dal cassonetto dei rifiuti piuttosto che da una sua perdita di equilibrio.