La responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, rappresenta un campo giuridico complesso in cui l’azione risarcitoria per indebite erogazioni pubbliche è soggetta a limiti ben definiti, principalmente legati al concetto di confisca. Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso sentenze che delineano chiaramente i parametri entro cui si muove la confisca in relazione all’azione risarcitoria, gettando luce sui meccanismi che regolano il rapporto tra il profitto del reato e il danno erariale.
La Confisca come Limite all’Azione Risarcitoria
Una sentenza significativa è stata emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, il 11 dicembre 2023, n. 34536. Questa sentenza ha sottolineato che il valore dei beni già confiscati, in virtù dell’art. 322 ter del codice penale e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere detratto dall’ammontare risarcitorio, pena la duplicazione risarcitoria. La confisca, benché di natura punitiva, ha l’effetto di eliminare il profitto del reato, che rappresenta il danno erariale. Pertanto, la confisca deve essere considerata nella liquidazione del danno, rispettando il principio di risarcibilità del danno effettivo. La Corte ha chiarito che non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, evitando così una violazione del principio di effettività del danno.
Rapporti tra Confisca Penale e Provvedimenti Risarcitori Civili o Amministrativi
Un altro aspetto importante è emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, del 4 settembre 2018, n. 39874. La Corte ha affrontato la questione dei rapporti tra la confisca emessa in sede penale e i provvedimenti risarcitori emessi in procedimenti civili o amministrativi in favore di un ente pubblico danneggiato. La Corte ha chiarito che l’ammontare pecuniario da confiscare deve tener conto della già avvenuta restituzione o corresponsione all’ente danneggiato di somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato. Questo principio è ancorato al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, comma 1, che stabilisce che, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta solo per quella parte del profitto del reato che non può essere restituita al danneggiato.
Esclusione della Confisca nel Caso di Restituzione Integrale all’Erario
La Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, con la sentenza del 4 novembre 2013, n. 44446, ha affrontato la questione della confisca nel contesto di truffa in pubbliche erogazioni. La Corte ha stabilito che se avviene una restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, la confisca del profitto del reato non può essere disposta. Questo perché la restituzione elimina l’oggetto stesso della misura ablatoria, evitando una duplicazione sanzionatoria che andrebbe contro principi costituzionali fondamentali.
In conclusione, le sentenze recenti della Corte di Cassazione delineano chiaramente i limiti e le implicazioni della confisca nel contesto della responsabilità 231, fornendo una guida preziosa su come considerare il profitto del reato e gestire l’azione risarcitoria in relazione alle indebite erogazioni pubbliche.
COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS 231/01
L’Avv. Di Giacinto è Partner del Sole 24 Ore in relazione alla materia della Compliace Aziendale e in riferimento alla gestione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/01. L’esperienza in materia consente di offrire alle aziende sia pubbliche e sia private un valido supporto in ogni fase, sia per la realizzazione del modello e sia per la gestione dei vari momenti aziendali con il ruolo di O.d.v. Il Modello 231 è un documento che descrive una serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati, per cui l’azienda potrebbe essere ritenuta responsabile, nell’adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.