La responsabilità da reato degli enti, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, richiede un attento accertamento dei criteri di imputazione relativi all’interesse e al vantaggio dell’ente. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione forniscono importanti indicazioni su come questi criteri debbano essere giuridicamente distinti e accertati.

Distinzione Giuridica tra Interesse e Vantaggio

Nel contesto della responsabilità 231, la Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, con la Sentenza del 4 dicembre 2023, n. 48053, ha evidenziato una distinzione fondamentale tra interesse e vantaggio. L’interesse è un criterio soggettivo, valutato “ex ante”, proiettato verso il conseguimento di un profitto indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione. D’altra parte, il vantaggio è un criterio oggettivo, valutato “ex post”, e rappresenta il beneficio concreto ottenuto dall’ente a seguito del reato commesso.

Reati Colposi e il Concetto di Risparmio di Spesa

La comprensione di questi criteri di imputazione si manifesta chiaramente in una sentenza del 14 giugno 2016, n. 24697, sempre della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi, come le lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica. La sentenza stabilisce che l’interesse dell’ente può emergere dall’omessa predisposizione di sistemi di sicurezza, determinando un risparmio di spesa. D’altra parte, il vantaggio si configura quando la mancata osservanza delle norme cautelari consente un aumento della produttività. La Corte sottolinea che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa sulla base dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse, poiché anche cautele comportanti risparmi limitati possono causare lesioni personali gravi.

Criteri di Imputazione Oggettiva: Interesse o Vantaggio come Alternativi e Concorrenti

Un’importante sentenza delle Sezioni Unite Penali, del 18 settembre 2014, n. 38343, affronta la natura di criteri alternativi dei criteri di imputazione oggettiva previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2001. Questi criteri, rappresentati dall'”interesse o al vantaggio,” sono giuridicamente distinti e concorrenti tra loro. L’interesse è valutato “ex ante” al momento della commissione del reato, riflettendo una valutazione teleologica e soggettiva, mentre il vantaggio è valutato “ex post,” basandosi sugli effetti concreti derivati dalla realizzazione dell’illecito, rappresentando una valutazione oggettiva.

Conclusioni

L’accertamento dei criteri di imputazione di interesse e vantaggio nell’ambito della responsabilità 231 è essenziale per una giustizia equa e accurata. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione offrono un quadro chiaro su come questi criteri debbano essere compresi e applicati, sottolineando la necessità di valutazioni distinte e basate su fatti concreti per determinare la responsabilità degli enti in casi di reati.

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COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS 231/01

L’Avv. Di Giacinto è Partner del Sole 24 Ore in relazione alla materia della Compliace Aziendale e in riferimento alla gestione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/01. L’esperienza in materia consente di offrire alle aziende sia pubbliche e sia private un valido supporto in ogni fase, sia per la realizzazione del modello e sia per la gestione dei vari momenti aziendali con il ruolo di O.d.v. Il Modello 231 è un documento che descrive una serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati, per cui l’azienda potrebbe essere ritenuta responsabile, nell’adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.