Negli ultimi giorni ha fatto molto rumore un principio, ripreso anche da commenti divulgativi, che suona più o meno così: “per lo stalking bastano due screenshot”. La formula è efficace, ma rischia di essere fraintesa. La sentenza di riferimento è la n. 1750 del 15 gennaio 2026, e il punto non è che “due immagini” siano magicamente sufficienti in ogni caso, bensì che il requisito della reiterazione nel delitto di atti persecutori può essere integrato anche da un numero minimo di condotte, purché autonome e soprattutto idonee a produrre uno degli eventi tipici previsti dalla norma (ansia/paura, timore per l’incolumità, alterazione delle abitudini di vita).
In altre parole: la Cassazione non abbassa “a prescindere” la soglia di punibilità; ribadisce però un orientamento ormai stabile, secondo cui non serve una lunga scia di comportamenti protratti per mesi per parlare di stalking. Il baricentro si sposta dalla quantità alla qualità e all’impatto concreto sulla vittima.
Problemi di Stalking: Per valutare correttamente un caso serve leggere i contenuti, il contesto e gli effetti concreti.
Se vuoi impostare una strategia (tutela o difesa) con criteri solidi e documentali:
Il reato di atti persecutori: la struttura dell’art. 612-bis c.p.
Il riferimento normativo è l’art. 612-bis c.p., che punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persone vicine, oppure da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena base oggi è particolarmente severa (reclusione “da un anno a sei anni e sei mesi”), con aggravamenti in situazioni tipiche, ad esempio quando l’autore è (o è stato) legato alla persona offesa da relazione affettiva, oppure quando la vittima è minore, in gravidanza o con disabilità, e in ulteriori ipotesi previste dalla legge.
Due dettagli sono essenziali, e spesso vengono trascurati.
Il primo: lo stalking è un reato “abituale”, cioè costruito su una pluralità di atti. Questo non significa “tanti atti”, significa “più di uno”, con una logica di ripetizione che può anche concentrarsi in un arco temporale breve se gli episodi sono distinti e non un unico fatto.
Il secondo: è un reato di “evento”. Non basta l’atto in sé (il messaggio sgradevole, la chiamata insistente, il commento aggressivo): serve che da quelle condotte derivi uno degli effetti tipici descritti dalla norma, e questo profilo va provato in modo credibile e coerente nel processo.
“Due sole condotte” e reiterazione: il cuore della sentenza 1750/2026
La sentenza n. 1750/2026, nel taglio divulgativo che è circolato, mette a fuoco proprio l’interpretazione della reiterazione: essa può essere soddisfatta anche con “due sole condotte di minaccia o molestia”, purché autonome. L’autonomia, in pratica, serve a distinguere due “momenti” separati di aggressione, e non un’unica interazione frammentata in più messaggi senza soluzione di continuità.
È qui che la frase “bastano due screenshot” diventa fuorviante se letta male. Non è il numero di screenshot a determinare il reato. Gli screenshot sono, semmai, un possibile veicolo di prova delle condotte e del loro contenuto. Il punto giuridico è un altro: anche due episodi possono bastare, se fanno scattare (e si dimostra) l’evento tipico dello stalking.
Questa impostazione è coerente con pronunce precedenti che già chiarivano come la reiterazione, pur potendo essere “minima”, deve comunque inserirsi in un contesto tale da produrre l’ansia/paura, il timore fondato o l’alterazione delle abitudini di vita: non è un automatismo, è un giudizio concreto sul caso.
Il valore probatorio degli screenshot: utili, sì; “indistruttibili”, no
La decisione valorizza la prova digitale: messaggi, chat, contenuti estratti dal telefono, riproduzioni fotografiche (gli screenshot) possono costituire un quadro probatorio solido, soprattutto quando si inseriscono in una dinamica di ossessione post-separazione, controllo, minaccia, ritorsione.
Detto questo, in giudizio lo screenshot non è “una verità assoluta”. La difesa, legittimamente, può contestarne integrità, completezza, contesto, attribuibilità, e perfino la riconducibilità certa a un’utenza o a una persona. Per questo, se il caso è serio, la raccolta della prova va fatta bene: conservazione del dispositivo, esportazione delle chat, backup, indicazione di date e orari, eventuale acquisizione tramite consulenza tecnica quando serve. È spesso lì che si vince o si perde, molto prima dell’arringa.
Dal lato della persona offesa, l’obiettivo è duplice: dimostrare che quelle condotte sono reali, ripetute (anche se poche), autonome, e soprattutto che hanno prodotto un effetto tipico (ansia/paura/timore/alterazione). Dal lato dell’indagato o imputato, l’obiettivo è altrettanto chiaro: scomporre la narrazione, evidenziare eventuali decontestualizzazioni, dimostrare l’assenza dell’evento tipico, o l’assenza di un nesso causale tra condotte e conseguenze, o ancora far emergere reciprocità conflittuale non persecutoria (quando davvero c’è), senza scivolare nell’errore di minimizzare tutto come “litigi”.
Il contesto tipico: separazione, fine relazione, figli come leva
Nel caso richiamato dalle ricostruzioni disponibili, il quadro è quello purtroppo frequente delle tensioni post-separazione, con un autore che non accetta la fine del rapporto e usa la comunicazione digitale come strumento di pressione e intimidazione. La sentenza enfatizza anche profili aggravanti sul piano “qualitativo”, come l’uso dei figli per colpire indirettamente la vittima, forma che la giurisprudenza considera indice di pervasività del controllo e di particolare gravità.
Qui conviene essere netti: quando la comunicazione diventa ritorsione, minaccia, controllo, e soprattutto quando entra nella vita quotidiana della vittima fino a condizionarla, il processo penale tende a leggere la vicenda non come “conflitto di coppia”, ma come condotta persecutoria. E la prova digitale, se coerente e ben conservata, può diventare decisiva.
Problemi di Stalking: Per valutare correttamente un caso serve leggere i contenuti, il contesto e gli effetti concreti.
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“Bastano due episodi”: quando sì e quando no (in pratica)
La domanda vera è sempre la stessa: quei due episodi, da soli o nel loro insieme, hanno prodotto uno degli eventi tipici dell’art. 612-bis? E si riesce a dimostrarlo?
Ci sono casi in cui la risposta può essere sì, perché i messaggi sono inequivoci, minacciosi, legati a dinamiche di controllo, e la persona offesa cambia condotte di vita, teme per sé o per i familiari, vive ansia persistente. In questi scenari, due episodi autonomi possono essere giuridicamente sufficienti.
Ci sono però anche casi in cui la risposta è no: messaggi spiacevoli ma non minacciosi, conflittualità episodica, reazioni reciproche non connotate da un disegno persecutorio, mancanza di un reale mutamento delle abitudini o di un grave e perdurante stato d’ansia, oppure assenza di credibilità del nesso tra condotte e conseguenze. Qui la difesa ha spazio, e spesso la linea si gioca proprio sul requisito dell’evento e sulla sua prova, non sulla “matematica” del numero dei contatti.
Cosa fare se sei vittima: tutela penale e tutela “di sicurezza”
Quando ci si trova dentro una dinamica persecutoria, la priorità è interrompere il rischio e proteggere la persona, prima ancora che “fare un processo”. In Italia esistono strumenti penali e para-penali, e l’esperienza insegna che la tempestività, quando la situazione è concreta, conta.
Sul piano probatorio, raccogliere subito e correttamente i dati digitali (senza manipolarli) è decisivo. Sul piano personale, documentare gli effetti sulla vita quotidiana (cambi di abitudini, timori, episodi di ansia, richieste di aiuto, segnalazioni) aiuta a rendere “visibile” in giudizio ciò che altrimenti resta percezione soggettiva. Sul piano legale, la scelta tra querela, denuncia, richiesta di misure cautelari o altre opzioni va calibrata sul caso, perché la strategia incide anche sul futuro della persona offesa, specie se ci sono figli e procedimenti di famiglia in parallelo.
Cosa fare se sei accusato: gli errori da evitare e le leve difensive serie
Chi è accusato di stalking spesso commette due errori opposti. Il primo è minimizzare: “sono solo messaggi”, “sono due chat”, “era un momento di rabbia”. Il secondo è reagire male: continuare a contattare la persona offesa per “chiarire”, aggravando il quadro.
La difesa efficace, invece, lavora su tre piani: ricostruzione puntuale e completa delle comunicazioni (non solo gli estratti), verifica dell’attribuibilità tecnica e del contesto, e soprattutto analisi dell’evento tipico: esiste davvero un perdurante e grave stato d’ansia o paura? è dimostrato? è causalmente collegato a quelle condotte? Il processo penale non è un giudizio morale: è un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, e la qualità della prova fa la differenza.
FAQ | Domande e risposte
Davvero bastano due messaggi per lo stalking?
Possono bastare, ma non “sempre”. Devono essere due condotte autonome di minaccia o molestia e devono risultare idonee a cagionare uno degli eventi tipici dell’art. 612-bis (ansia/paura, timore fondato, alterazione abitudini).
Se ho solo screenshot, sono prove utilizzabili?
Sì, possono esserlo, e la giurisprudenza valorizza sempre più la prova digitale. Tuttavia vanno letti nel contesto, e possono essere oggetto di contestazione su integrità, completezza e attribuibilità.
Lo stalking è solo “post separazione”?
No. È frequente in quel contesto, ma può verificarsi in ambito lavorativo, condominiale, tra vicini, online (social, chat), e in qualsiasi relazione dove si sviluppi una dinamica persecutoria con gli eventi tipici di legge.
Che differenza c’è tra minaccia, molestie e stalking?
Minaccia (art. 612 c.p.) e molestie possono essere episodi singoli. Lo stalking richiede una reiterazione (anche minima) e soprattutto l’evento tipico: ansia/paura, timore, o alterazione delle abitudini di vita.
Se la vittima non cambia abitudini, allora non è stalking?
Non necessariamente. L’alterazione delle abitudini è solo uno degli eventi alternativi previsti dalla norma. Può esserci stalking anche in presenza di un grave e perdurante stato d’ansia o di un fondato timore per l’incolumità, se dimostrati.
Problemi di Stalking: Per valutare correttamente un caso serve leggere i contenuti, il contesto e gli effetti concreti.
Se vuoi impostare una strategia (tutela o difesa) con criteri solidi e documentali:
Avvertenza: questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale, che richiede l’analisi dei fatti e dei documenti del singolo caso.