La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5271/2023, ha confermato che in caso di vacanza rovinata, si ha diritto al risarcimento dei danni morali.
La Corte rileva che l’articolo 44 del codice del turismo (Decreto Legislativo n. 79 del 2011) deve essere inteso in modo tale da includere anche i danni non patrimoniali ex art. 2059 del Codice Civile. Anche il termine di prescrizione deve considerarsi di tre anni e non di un anno come indicato dall’art. 45, comma 3, dello stesso decreto per altri tipi di danni.